ADESIONE DELL’AVVOCATO ALL’ASTENSIONE DALLE UDIENZE
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 684/18 depositata il 12 gennaio u.s.) ha ritenuto che l’astensione dell’avvocato vada comunicata all’ufficio giudiziario esaminando un ricorso proposto dal professionista avverso la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Napoli che aveva dichiarato improcedibile l’appello ex art. 348 c.p.c. per l’assenza della difesa dell’appellata alla prima udienza di causa. La Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice conoscenza da parte del Giudicante dell’astensione degli avvocati dalle udienze, proclamata a livello nazionale, non fosse sufficiente per ottenere il rinvio della causa ad altra udienza perché, in base al codice di autoregolamentazione, l’adesione all’astensione va dichiarata personalmente, o tramite sostituto, all’inizio della trattazione della udienza oppure comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella Cancelleria del Giudice, oltre agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.
Fonte
D & G 22.1.2018
Febbraio 2018
Nota a cura
(Avv. E. Oropallo)