La CEDU E LA NOZIONE DI GENOCIDIO
La Corte EDU – chiamata in causa da un ex ufficiale dei servizi di sicurezza lituani – (caso Vasiliauskas / Lithuania n. 10/2015) con sentenza della Grande Camera del 20.10 u.s. è ritornata a definire i limiti entro i quali si possa parlare di crimine di genocidio. In questo caso specifico essa ha ritenuto che la condanna intervenuta a carico del ricorrente è contraria all’art. 7 della Convenzione (nulla poena sine lege) tanto più che, all’epoca dei fatti contestati, anche nel diritto internazionale non si prevedeva che gli atti di genocidio comprendessero anche azioni commesse contro i membri di un gruppo politico e i partigiani, dunque, non potevano essere considerati vittime di genocidio. Effettivamente, il ricorrente, che si era reso responsabile di delitti nei confronti di partigiani; era stato condannato per genocidio dopo la modifica del codice penale lituano avvenuta nel 2003 per i fatti risalenti al 1953. Applicazione retroattiva contraria alla Convenzione europea, ha stabilito Strasburgo.
Ottobre 2015
Nota Avv. E. Oropallo