La carenza di medicinali nello Stato d’origine giustifica l’autorizzazione a curarsi all’estero- Corte di Giustizia U.E. sentneza 9.10.2014 – causa C 268/13
Corte di Giustizia U.E. sentenza 9.10.2014 – causa C 268/13
Nella causa in oggetto la Corte era stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale per stabilire se “alla luce delle disposizioni dell’art. 22§2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1408/71 l’impossibilità di prestare cure nel paese di residenza debba essere interpretata in maniera assoluta o al contrario si possa essere autorizzati a recarsi all’estero anche quando manchino i farmaci ed i materiali medici di prima necessità per un intervento in tempi ragionevoli”.
La Corte ha ribadito il principio che l’autorizzazione di rimborso delle spese mediche sostenute all’estero non può essere negata anche nell’ipotesi in cui non possono le cure mediche essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato membro dell’infermo a causa di una mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. La carenza di idoneità – scrive la Corte – va riconosciuta anche a tener conto dello stato di salute e dell’evoluzione della malattia dell’assicurato. La conclusione della Corte è senz’altro condivisibile perché contribuisce a tutelare – come si legge nel commento (Guida al Diritto n. 43/25.10.2014) – il diritto primario alla salute anche se questa interpretazione, potrebbe incentivare, flussi migratori di pazienti da uno Stato all’altro. …
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La carenza di medicinali nello Stato d’origine giustifica l’autorizzazione a curarsi all’estero