Il ruolo dei Parlamenti Nazionali nel Trattato di Lisbona – Sintesi della relazione tenuta nel corso del convegno sul Trattato di Lisbona svoltosi a Cesena il 17.1.2011 – Avv. Mauro Celot.
A) Quadro di riferimento nel Trattato
Il TL, approvato il 13.12.2007 ed entrato in vigore il 1.12.2009, per un verso semplifica e riunisce in un unico corpo i Trattati sull’Unione europea e sulla Comunità europea e per altro verso introduce una serie di modifiche significative al quadro istituzionale dell’Unione e al suo funzionamento.
(modifica il Trattato sull’Unione europea e modifica il Trattato che istituisce la Comunità europea rinominandolo come Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ).
Una di queste modifiche del quadro istituzionale riguarda la dimensione parlamentare che oggi acquista una nuova valenza e ciò per garantire una maggior democraticità al funzionamento delle istituzioni dell’Unione.
In base alle nuove disposizioni sono per un verso rafforzate le funzioni del PE (al quale vengono conferite maggiori competenze ) e per altro verso viene attribuito una più specifico ruolo ai PN
Ciò rappresenta un’importante innovazione rispetto a quanto avvenuto fin’ora. Sia il Trattato di Maastricht sia quello di Amsterdam avevano delle ridotte previsioni contenute nei relativi protocolli. Tuttavia in entrambi il ruolo dei PN era esclusivamente quello di svolgere un’attività di controllo sull’operato dei rispettivi Governi in seno all’Unione. Manca, invece, completamente l’attribuzione ai PN di un potere di intervento diretto nel processo decisionale europeo.
Con il TL, invece, si fa largo una nuova visione. Infatti i PN accanto ad una funzione di controllo sui governi, che pure resta centrale, assumono anche competenze specifiche che portano i PN ad interagire direttamente con le Istituzioni dell’Unione.
La disciplina che regola tale intervento è contenuta non soltanto nei due protocolli annessi al Trattato ossia nel Protocollo sul ruolo dei PN e nel Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ma anche nello stesso articolato.
A tal proposito si dica subito che tre sono le disposizioni specifiche sul tema: Quella contenuta nell’art. 5 relativo alle competenze dell’Unione che richiama una funzione di vigilanza dei PN sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
Quella contenuta nell’art. 10 che sancisce il principio in base al quale i Capi di Stato o governo e i governi, che rappresentano gli Stati membri rispettivamente nel Consiglio europeo e nel Consiglio dei Ministri, sono a loro volta responsabili dinanzi ai loro PN.
Quella contenuta nell’art. 12 inserito ex novo nel titolo II del TUE e che rappresenta una novità non tanto nel suo contenuto quanto nel fatto di aver riunito in un’unica norma disposizioni in precedenza sparse in più articoli. Tale articolo contiene una proposizione secondo cui i PN contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione e ciò attraverso meccanismi di informativa, vigilanza e partecipazione.
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