Il caso Alitalia un pasticcio all’italiana – Documento a cura dell’Avv.to Oropallo
I timori ventilati nei mesi scorsi circa l’avvio di un procedimento di infrazione da parte degli organi dell’UE nei confronti dello Stato italiano per il prestito di 300 milioni di Euro a favore dell’Alitalia, trovano puntuale conferma nel procedimento avviato dalla Commissione e nella decisione adottata dalla stessa il 12.11.2008. Ricapitoliamo, innanzitutto, brevemente la sequenza degli eventi. Nel corso della riunione del 23.4.2008 le autorità italiane hanno presentato alla Commissione il decreto legge n. 80 col quale lo Stato italiano che detiene il 49,9% del capitale Alitalia, ha concesso un prestito di 300 milioni di euro alla compagnia, giustificandolo per ragioni di “ordine pubblico” per la durata strettamente necessaria per non compromettere la continuità operativa. Il decreto legge approvato dal Governo prevede che il prestito venga rimborsato nel minore termine possibile e, comunque, entro il 31.12.2008.
Le modalità di rimborso del prestito indicate nel decreto n. 80 sono integralmente recepite dal successivo decreto legge n. 93, dove si precisa che “ nell’ipotesi di una liquidazione della compagnia, l’importo in oggetto sarà rimborsato solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori..”.
Nella successiva decisione della Commissione dell’11.6.2008 la stessa rileva che – sulla base delle informazioni di cui disponeva – “la misura in oggetto conferiva ad Alitalia un vantaggio economico di cui essa non avrebbe beneficiato in condizioni normali di mercato”. Essa ha espresso dubbi anche sulla compatibilità della misura con il mercato comune. In particolare, ha ritenuto che essa fosse incompatibile con il mercato comune “in applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (orientamento del 2004), ricordando che Alitalia aveva già beneficiato di aiuti per la ristrutturazione e per il salvataggio”. Di qui la decisione della Commissione di avviare il procedimento formale per dissipare i dubbi in merito alla qualificazione di aiuto di Stato della misura e in merito alla sua compatibilità con il mercato comune. Come prevede la legge comunitaria, il Governo Italiano fa pervenire le proprie osservazioni alla Commissione, ribadendo che il prestito accordato non può qualificarsi aiuto di Stato e, pertanto, incompatibile con gli accordi europei e del mercato comune. Nel procedimento intervengono altri soggetti interessati tra cui 4 compagnie aeree ( BA, Rayanair, Sterling Airline, Neos SpA) le quali trasmettono le loro osservazioni alla Commissione, ribadendo la illegittimità e la incompatibilità del prestito fornito dal Governo italiano all’Alitalia che costituisce un’ipotesi mistificata di aiuto di Stato che stravolge, così, la libera concorrenza del mercato. In particolare, Ryanair lamenta che la Commissione non abbia chiesto la sospensione immediata della misura, sottolineando che non possono essere invocate dalle autorità italiane ragioni di ordine pubblico e di continuità operativa per giustificare la concessione della misura in oggetto. A seguito del procedimento formale avviato conformemente all’art. 88, § 2 del Trattato, la Commissione ha ritenuto che il prestito concesso ad Alitalia costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e illegale ai sensi art. 88 § 3 del Trattato CE.
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