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Anno nuovo tempo di bilanci

Come ha scritto il CNF – negli ultimi sette anni – “si è abbattuto uno tsunami di norme” ma il saldo finale, in termini di durata dei processi è negativo. Dopo ben 17 modifiche al codice di procedura civile “la durata media dei procedimenti di cognizione ordinaria in primo e secondo grado è aumentata di circa due anni (da 5,7 anni nel 2005, a 7,4 nel 2011). Nel contempo – continua il CNF- i costi di accesso sono lievitati del 55,62% per il primo grado, del 119,15% in appello e del 182,67% in Cassazione (contributo unificato pagato dal 2002 al 2012)”.

Come ha dichiarato l’avv. Marino, Presidente dell’OUA alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario che si è tenuta il 24 gennaio nell’aula magna della Cassazione, richiamando i dati oggettivi sopra richiamati “dopo un decennio di interventi contro il diritto di difesa e gli avvocati e nonostante la chiusura di mille tra Tribunali, sedi dislocate e uffici di giudici di pace, la giustizia è sempre in piena emergenza e gli sprechi continuano”. “Questa riforma- ha affermato Marino – passerà sì alla storia ma come un capolavoro ideologico di approssimazione e inutilità”.

Nel messaggio inviato all’OUA e letto in occasione dell’inaugurazione presso i distretti di Corte d’Appello, riprendendo il filo conduttore del lungo elenco degli interventi legislativi, si denuncia “la palese volontà di scoraggiare l’accesso dei cittadini alla tutela giudiziaria, cioè la trasformazione di un diritto costituzione in un “privilegio” per coloro che, in virtù delle loro condizioni economiche, possono permettersi il pagamento degli onerosi tributi per ricorrervi”. Tra i provvedimenti più recenti v’è anche quello dell’aumento dei costi di accesso alla giustizia civile. Tale volontà si ricava, anche dagli ultimi provvedimenti legislativi di riforma del giudizio in appello e della l. 689/01 (cd. legge Pinto) che rendono sempre più gravoso il ricorso allo strumento dell’appello e penalizzato il ricorso per ottenere il risarcimento per l’ingiusta durata del processo. Contravvenendo, così, sia al principio costituzionale del giusto processo previsto dell’art. 111 sia alla normativa della Convenzione EDU, che ha condannato massicciamente il nostro sistema. Nel settore penale l’Avvocatura ha denunciato anche “gli ultimi provvedimenti legislativi che hanno determinato uno svilimento in termini economici della figura del difensore di ufficio, che comporterà una cancellazione collettiva dagli elenchi di riferimento e, quindi, la riduzione della tutela per i meno abbienti”.

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ANNO NUOVO, TEMPO DI BILANCI

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