PROVVEDIMENTI SUI MINORI CON DOPPIA CITTADINANZA
Recentemente con sentenza n. 1310 del 19.1.2017 a Sezioni Unite la Corte di Cassazione ha stabilito che i provvedimenti in materia di minori con doppia cittadinanza non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 4 della Convenzione dell’Aja che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal Giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale, dovendosi ritenere che il luogo di residenza abituale presenti col minore il collegamento più stretto. Il criterio cui si ispira questa soluzione fa riferimento all’art. 42 l. n. 218/1995 che appunto richiama la Convenzione dell’Aja che all’art. 1° dispone la competenza della autorità di residenza abituale del minore sulle misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. Considerato che la Corte di merito, con accertamento adeguatamente motivato, aveva individuato in Italia la residenza abituale del minore al momento della domanda, correttamente è stata ritenuta sussistente la giurisdizione italiana. Sentenza che privilegia il criterio del luogo di residenza abituale su quello della cittadinanza che può essere considerato come un dato puramente formale che deve cedere il passo, come dispone la Convenzione dell’Aja che si occupa tra l’altro dei casi di sottrazione dei minori – come era il caso di specie –, al principio della residenza abituale in quanto opportunamente il Giudice, dove trovasi abitualmente il minore, può decidere in base a dati che sono acquisiti direttamente dal giudicante.
Gennaio 2017
Fonte D & G 20.1.2017
Nota a cura avv. E. Oropallo
PROVVEDIMENTI SUI MINORI CON DOPPIA CITTADINANZA