La famiglia nel diritto dell’U.E. (Reg. CE n. 2201/2003)
Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003
Sempre più spesso in questi ultimi anni la U.E. ha inserito nella sua agenda il diritto di famiglia. Partendo dall’emanazione di risoluzioni, non vincolanti, attinenti direttamente o indirettamente ai temi della famiglia, sono seguiti strumenti più cogenti, tra cui le iniziative assunte sullo scioglimento del matrimonio, sul mantenimento, sul regime dei beni, del diritto al nome, sulla cittadinanza europea. Anche la libertà di circolazione all’interno dell’UE può meglio essere assicurata, se il soggetto che ne beneficia ha la certezza di vedersi riconosciuto il suo status personale e i suoi rapporti familiari anche in altri Stati membri.
In una prospettiva più specificamente legata all’integrazione economica, già dai primi anni di vita della Comunità europea, erano stati emanati alcuni atti che consentivano ai familiari del lavoratore che beneficiasse della libertà di circolazione di trasferirsi con lui nello Stato in cui questi prestava la propria attività (v. art. 10 del regolamento n. 1612/68).
Se questi strumenti possono certo garantire il ricongiungimento familiare, e quindi il rispetto della vita privata, tuttavia essi non sono sufficienti a garantire l’intangibilità e il riconoscimento dei propri status personali in tutti gli Stati della Comunità europea: certo è da dire che la strada fin qui percorsa per giungere ad un coordinamento delle legislazioni nazionali nel diritto di famiglia è stata piuttosto lunga e non si può parlare ancora che essa sia completa in quanto non è nel potere del legislatore europeo modificare la realtà e non è pensabile che la normativa comunitaria possa intaccare modelli culturali radicati e ancora condivisi.
Come conferma l’interpretazione della Corte di Giustizia della Comunità Europea, non c’è un modello unico di famiglia, ma si prende atto della pluralità degli schemi normativi nazionali, escludendosi dunque la possibilità di una prevalenza impositiva di fonte comunitaria.
Un impulso alla armonizzazione delle diverse normative nazionali, viene dal lavoro della Commission on European Family Law (CELF) che è stata istituita a Utrecht il 1° settembre 2001.
Si tratta di una Commissione formata da studiosi di diversi paesi europei, indipendente, il cui obiettivo è quello di favorire l’armonizzazione, non l’uniformazione o unificazione del diritto di famiglia, secondo un metodo di lavoro rimasto invariato dal 2001.
LA COMPETENZA DELL’UNIONE EUROPEA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELLA FAMIGLIA
Il fondamento giuridico
Il fondamento giuridico della competenza dell’UE in materia di diritto internazionale privato risiede nell’art. 61, lett. c) del Trattato CE, secondo il quale la Comunità europea e il Consiglio, hanno il potere di adottare misure “nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni trasfrontaliere”.
Nel testo originario del Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, l’unica disposizione, l’allora art. 220, non attribuiva alcuna competenza alla Comunità, ma sollecitava gli Stati membri a concludere “convenzioni internazionali in materia”.
Solo con il Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, è stato istituito il settore della cooperazione giudiziaria in materia civile: ora, la cooperazione giudiziaria in materia civile è disciplinata dal Titolo IV del Trattato della Comunità europea: in forza della nuova base giuridica, possono essere adottati gli atti comunitari tipici di cui all’art. 249 TCE, regolamenti, direttive e decisioni.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, lett. c) e 65 TCE, il Consiglio può adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, qualora vi siano implicazioni trasfrontaliere. Va poi aggiunto che “per giurisprudenza costante della CdG, trattati e il diritto adottato dell’UE sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza”.
Il “piano di azione” del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998 – confluito nelle conclusioni di Tampere del 15/16 luglio1999 e perfezionato con il programma dell’Aja del 4/5 novembre 2004, prevedeva venisse esaminata tra l’altro la possibilità di produrre atti vincolanti in materia di legge applicabile alle controversie matrimoniali (il cd. Roma III) e sulla competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regime patrimoniale e successioni.
I provvedimenti più incisivi sugli aspetti internazional-privatistici del diritto di famiglia restano il Regolamento Bruxelles II del 2000 (1347/2000), sostituito dal nuovo Regolamento Bruxelles II-bis del 2003, sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e di progetto di modifica del reg. n. 03/2201, denominato Roma III.
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