Il regolamento comunitario n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza
Sintesi relazione tenuta a Cesena il 15.05.2009 cura avv. Mauro Celot
IL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza
Obiettivi del Regolamento 1346/00
Obiettivo dichiarato dal Regolamento è quello di istituire una normativa di coordinamento tra le diverse procedure di insolvenza nazionali che presentino implicazioni transfrontaliere e ciò al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno europeo ( considerando n. 2 e 3 ).
Le notevoli differenze esistenti fra le normative dei diversi Stati membri ha consigliato di rinunciare al progetto di istituire un’unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta l’Unione, anche perché in quest’ambito esistono importanti interessi pubblici ai quali i singoli Stati sembravano non essere disponibili a rinunciare.
Si tratta, comunque, di un importante tassello in quel processo di cooperazione in materia giudiziale che ha visto, specie negli ultimi dieci hanno, l’emanazione di numerosi regolamenti.
In un periodo di forte mobilità delle imprese e dei capitali è logico che molte società finiscano per possedere sedi secondarie e/o capitali all’estero mentre è altrettanto naturale che le vicissitudini di società che operino in più Stati dell’Unione finiscano per dare origine all’insorgenza di nuove problematiche, sconosciute in passato ( quali ad esempio il c.d. “forum shopping”). Da qui la necessità di un atto comunitario che, con una visione globale ed unitaria delle rispettive procedure di insolvenza dei singoli Stati membri dell’Unione, coordini i provvedimenti che possono essere emanati in merito al patrimonio del debitore insolvente.
Non è, però, facile coordinare ordinamenti che presentano notevoli diversità derivanti da differenze storico-culturali che si sono andate consolidando nel tempo. Così se l’elemento oggettivo ( e cioè lo stato di insolvenza ) è ( più o meno ) ovunque lo stesso, molteplici sono le differenze che riguardano i presupposti soggettivi. Alcuni Stati, infatti, assoggettano a fallimento solo gli imprenditori commerciali ( ad es. Italia e Belgio ) mentre altri applicano procedure di insolvenza anche a persone fisiche ( ad es. Germania e Paesi Bassi ). Alcuni ordinamenti ricomprendono nel patrimonio del debitore fallito solo i beni presenti, altri anche quelli futuri. Diversa, in molti casi, è la disciplina dell’azione revocatoria o del rapporto di lavoro.
Va anche detto che tali diversità sono spesso conseguenza di un diverso modo di concepire la procedura di insolvenza. Taluni Stati, infatti, tendono a privilegiare la tutela degli interessi dei creditori, favorendo, quindi, leprocedure miranti alla liquidazione del patrimonio, altri, invece, privilegiano il salvataggio dell’impresa stessa.
Ambito di applicazione
Passando ad esaminare nello specifico il regolamento 1346/00 va preliminarmente detto che le disposizioni del suddetto regolamento si applicano solo alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore ( cioè il 31.05.2002 ), mentre gli atti compiuti in precedenza dal debitore rimangono disciplinati dalla legge applicabile al momento del loro compimento ( art. 43 ).
Qualche dubbio interpretativo ha suscitato il riferimento al “momento di apertura” che sembra vada individuato con quello in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o non definitiva, inizia a produrre i suoi effetti ( si veda suo punto CGCE 17.01.2006 causa C1/04 – rivista il Fallimento anno 2006 pag. 907 e segg. ).
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