Il caso Contrada: ultimo atto
Con sentenza del 14.4.2014 (Contrada / Italia n. 3) la CEDU aveva già condannato l’Italia per violazione dell’art. 7 della Convenzione in base al quale “nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale” in riferimento alla condanna per il reato di concorso esterno ad associazione di stampo mafioso ritenuto da Strasburgo non sufficientemente chiaro all’epoca dei fatti contestati al Contrada. Di qui la condanna dell’Italia a corrispondere un indennizzo per danni morali di € 10.000,00. A parte la condanna pecuniaria comminata all’Italia, la sentenza è particolarmente interessante in quanto – in base alla nostra stessa legge penale – essa potrebbe aprire la strada per un giudizio di revisione della condanna riportata in Italia dal Contrada. Contro la detta sentenza l’Italia ha fatto ricorso alla “Grande Camera”, massimo organo giurisdizionale della Corte. Ricorso respinto in quanto i Giudici hanno ritenuto che non sussistevano le condizioni necessarie perché non si poneva un problema importante relativo alla applicazione o all’interpretazione della Convenzione o un problema di rilevanza generale, così come prevede la normativa della CEDU. Pertanto, la sentenza impugnata è diventata definitiva e potrà essere fatta valere dal ricorrente nei confronti dell’Italia.
Ottobre 2015
Nota Avv. E. Oropallo