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Ratifica della Convenzione dell’Aja del 1996

Con legge n. 101 del 18.6.2015 il Governo italiano ha infine proceduto alla ratifica e all’esecuzione della Convenzione dell’Aja dal 19.10.1996. La Convenzione, in vigore sul piano internazionale fin dal 1° gennaio 2002, era stata ratificata già da 41 Stati. Tra i quali tutti i paesi UE. All’art. 3 la legge individua come “Autorità Centrale” competente per l’applicazione e la esecuzione della convenzione la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, la Convenzione (art. 3) precisa che le misure che può assumere lo Stato contraente possono riguardare: a) l’attribuzione, l’esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, il diritto di affidamento che comprende, in particolare, il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, la tutela e la curatela, il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, la supervisione da parte delle autorità pubbliche delle cure fornite al minore, l’amministrazione, la conservazione o la disposizione dei suoi beni. b) Tra le competenze (art. 5) spetta all’autorità giudiziaria e amministrativa dello Stato di residenza abituale del minore che vale anche (art. 6) per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti nello Stato contraente. Tale competenza sussiste (art. 7) anche in caso di trasferimento o di mancato rientro illecito del minore fino al momento in cui il minore non abbia occupato una residenza abituale in un altro Stato. Nell’esercizio della competenza loro attribuita, le autorità degli Stati contraenti, applicano la propria legge (art. 15) a meno che la legge in vigore non sia contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore (art. 22). Le misure adottate da uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti (art. 23). Ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente il riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente (art. 24). La Convenzione ratificata si compone di 63 articoli molti dei quali regolano i rapporti di cooperazione tra gli Stati contraenti per l’esecuzione delle misure di protezione prese a tutela del minore, evitando così eventuali conflitti di competenza spesso sorti a seguito delle diverse legislazioni nazionali.

Agosto 2015

(Avv. E. Oropallo)

 

Ratifica della Convenzione dell Aja del 1996

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