Decisione quadro 2008-913-GAI del Consiglio – Normativa intesa a combattere Razzismo e xenofobia
Con la decisione quadro del Consiglio Europeo dello scorso 28 novembre pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 6 dicembre l’UE ha indirizzato un preciso monito ai paesi UE di rendere più omogenea la normativa intesa a combattere il razzismo e la xenofobia e a favorire la cooperazione giudiziaria tra gli Stati UE.
L’art. 1 individua quelli che in ogni legislazione penale devono essere considerati reati a sfondo razzista o xenofobo. Tra essi vanno ricordati: a) l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o di un suo membro; b) la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale diretto allo stesso scopo, c) l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti dalla Corte penale internazionale; d) l’apologia, la negazione la minimizzazione grossolana dei crimini definiti dall’art. 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale.
Ciascun Stato membro (art. 3) adotta le misure necessarie affinché i comportamenti di cui all’art. 1 siano punibili con sanzioni penali …
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