Regolamento CE 805/04 (Titolo esecutivo europeo – TEE)
Regolamento CE 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati)
Il Regolamento n. 805/2004 è entrato in vigore il 21 Gennaio 2005 e, tranne per gli articoli 30, 31 e 32 di immediata vigenza, si applica a far data dal 21 Ottobre 2005.
Lo stesso ha istituito il Titolo esecutivo europeo (il cosiddetto “Tee”) per i crediti non contestati.
La nozione di “credito non contestato” come specificata nei consideranda del Regolamento, è comprensiva di tutte le situazioni in cui un creditore, sulla base dell’assenza accertata di contestazione da parte del debitore, in ordina alla natura e all’entità del debito, ha ottenuto una decisione giudiziaria contro quel debitore, o una decisione avente efficacia esecutiva che richieda l’esplicito assenso del debitore stesso.
Il suddetto Regolamento prevede l’abolizione dell’exequatur (art. 5), e cioè che, dopo la qualificazione del giudice del Paese di origine, non siano necessarie ulteriori procedure per l’esecuzione della decisione giudiziaria nello Stato richiesto. Questo principio era già stato affermato nel Consiglio di Tampère tenutosi il 15 e 16 Ottobre 1999, in cui veniva approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un concreto spazio giudiziario. In quella sede si era anche affermato che l’accesso all’esecuzione in uno Stato diverso da quello in cui veniva pronunciata la decisione giudiziaria, avrebbe dovuto essere più spedito e più semplice, eliminando ogni eventuale procedura intermedia necessaria per l’esecuzione nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione.
La finalità del Tee è quella di consentire, mediante la definizione di “norme minime”, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, con l’auspicio di arrivare, in un secondo tempo, ad un’armonizzazione a livello europeo, anche di altre procedure, prima fra tutte quella relativa all’accertamento del credito.
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