La responsabilità civile dei magistrati
La l. n. 18/2015 pubblicata in G.U. n. 52 del 4.3 ha riformato la legge Vassalli sulla responsabilità civile dei giudici in vigore dal 1988.
Resta fermo il principio della responsabilità indiretta nel senso che legittimato passivo resta sempre lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri. Resta confermato anche il principio della rivalsa nei confronti del Magistrato che risponderà per danno ingiusto arrecato al cittadino a causa di comportamenti, atti o provvedimenti giudiziari posti in essere con dolo o colpa grave ovvero per diniego di giustizia. Costituisce, altresì, ipotesi di colpa grave la violazione della legge nonché del diritto europeo, oppure quando si affermi l’esistenza di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti o, al contrario, si neghi un fatto incontrastabilmente accertato. Non può ritenersi responsabile il Magistrato, salvo il dolo, dell’errata interpretazione di norme del diritto né di valutazione del fatto e delle prove.
Sul piano processuale, viene eliminato il filtro di ammissibilità: l’azione può essere proposta entro il termine di decadenza di tre anni a partire dal termine del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.
Fonte D. & G. 5.3.2015 Avv. E. Oropallo