Nozze gay – annullamento della trascrizione solo se disposto dall’autorità giudiziaria ordinaria
Con tre recenti sentenze del 9.3.2015 (Tar Lazio – Sez. I – ter nn. 3907-3911 e 3912/15) il Tribunale ha accolto i ricorsi avverso i provvedimenti con i quali il Prefetto di Roma aveva annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile del Comune di Roma di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, celebrati all’estero. Le cancellazioni erano state effettuate dal Prefetto sulla scorta di circolare del Ministero dell’Interno Alfano del 7.10.2014.
Il Giudice amministrativo, sulla scorta della normativa comunitaria e nazionale e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, pur ribadendo che “l’attuale disciplina nazionale non consente di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso” per cui “matrimoni del genere non sono trascrivibili nei registri dello stato civile” ha aggiunto che “l’annullamento di trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, celebrati all’estero, può essere disposto solo dall’autorità giudiziaria ordinaria” non avendo né il Ministro dell’Interno né le prefetture alcun potere di intervenire direttamente.
Nuovo smacco, dunque, per il Ministero dell’Interno che non può intervenire pesantemente in una materia che solo l’AGO può regolare in base alla legge nazionale e in base alla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
Fonte D. e G. 10.3.2015 Marzo 2015
Avv. E. Oropallo
Nozze gay – annullamento della trascrizione solo se disposto dall’autorità giudiziaria ordinaria