IL DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI
Esaminando un caso verificatosi qualche tempo fa, la Cassazione è tornata ad occuparsi del diritto a conoscere le proprie origini. E lo fa con ordinanza n. 22497 del 9 agosto 2021 con la quale stabilisce che il diritto di conoscere l’identità della madre da parte della figlia, nata da parto anonimo, deve essere contemperato con la volontà della madre di rimanere anonima. Il diritto di conoscere le proprie origini- ricorda la Cassazione – è previsto dalla Convenzione di New York sul diritto del fanciullo del 1989, ratificato dall’Italia con legge n. 176/1991 e dalla Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali, oltre ad essere assicurata dall’art. 28 della L. n. 184/1983 e dall’art. 24 della L. 49/2001. L’art. 28 però, pur affermando il diritto ad accedere alle informazioni sulle origini e alle identità dei genitori biologici prevedeva, al comma 7, che tale diritto non era esercitabile se il genitore biologico aveva dichiarato di non voler essere nominato. Alla luce anche delle pronunce della CEDU e in particolare la sentenza – Godelli c/ Italia – del 25 settembre 2012 nella quale la Corte riconosce che “entrambi gli interessi sono meritevoli di tutela”. Nel caso di specie, opponendosi la madre naturale a questo riconoscimento, la Corte di Cassazione ha confermato il decreto della Corte d’Appello di Trieste con il quale era stato negato il diritto della figlia a conoscere l’identità della madre che era molto anziana e in precarie condizioni di salute precisando, però, che la figlia può accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre per conoscere se abbia avuto malattie ereditarie trasmissibili, a condizione che però venga garantito l’anonimato.
Ottobre 2021