IMMUNITA’ DELLA GIURISDIZIONE
In una fase come la nostra in cui i rapporti tra gli Stati si sviluppano su diversi livelli, è importante porre un limite a quelle situazioni in cui gli Stati agiscono in un altro Stato come soggetti privati non esercitando alcun potere di imperio. In questo caso non si può più parlare di immunità diplomatica per cui eventuali contestazioni a carattere privato rientrano nella giurisdizione dello Stato in cui tali eventi si verificano.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha posto un altro tassello a questo principio in una vicenda giudiziaria tra lo Stato libico e una casa di cura con sede in Italia. Una transazione commerciale di diritto privato tra uno Stato estero e una casa di cura con sede in Italia non rientra tra gli atti jure imperii per cui essa è sottoposta alla giurisdizione del Giudice italiano (ordinanza Sez. Un. Civili n. 25045 depositata il 16 settembre 2021). La Cassazione si è rifatta alla teoria dell’immunità ristretta degli Stati esteri, richiamando la giurisprudenza della CEDU e in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla immunità giurisdizionale degli Stati Esteri ratificata dall’Italia con legge n. 5/2013.
L’obbligazione di pagamento assunta dallo Stato libico a seguito di una serie di prestazioni mediche che personale libico dell’Ambasciata in Italia aveva richiesto alla clinica privata, non interferisce “con la funzione sovrana dello Stato straniero dato che non attiene all’esercizio tipico della potestà di governo” per cui va confermata la giurisdizione del Giudice italiano.
Settembre 2021