EQUO INDENNIZZO
L’equo indennizzo ex l. 89/2001 è dovuto senza tener conto del comportamento delle parti.
E’ quanto ha stabilito la Corte EDU in una recente sentenza (Salvatore e altri v. Italia) emessa il 3.6.2014 che chiarisce ulteriormente i criteri di liquidazione dell’equo indennizzo.
Questa sentenza, è opportuno precisarlo, ribalta l’indirizzo già affermato dalla Cassazione in altra sentenza nella quale la Suprema Corte ribadiva che l’indennizzo vada negato quando il ritardo sia stato determinato da comportamento colpevole delle parti.
L’equo indennizzo, infatti, va riconosciuto in ogni caso quando si superi la durata standard del processo, senza tener conto dei motivi che abbiano prodotto tale ritardo. Inoltre, la Corte ha stabilito che il procedimento innanzi alla CdA, inclusa la fase esecutiva, in linea di principio e salvo casi eccezionali, non dovrebbe superare la durata di un anno e sei mesi, comprensiva anche del gravame in Cassazione e della fase esecutiva. Avendo lo Stato nella fattispecie violato il menzionato onere di celerità e quindi l’art. 6 c. 1, CEDU, la Corte ha riconosciuto i danni morali che andranno risarciti entro tre mesi, scaduti i quali, sino all’effettivo pagamento dovranno essere riconosciuti anche gli interessi secondo i tassi della BCE aumentati del 3% e rimborsate anche le spese ed i costi sostenuti per questo procedimento. Ancora una volta la Corte EDU ha voluto sanzionare il comportamento illegittimo dello Stato italiano che viola ripetutamente e sistematicamente una legge di Stato.
Ma v’è di più: nella prassi giudiziaria, anche per i tagli apportati al bilancio del Ministero di Giustizia, è sempre più raro che il cittadino riesca ad ottenere il sospirato risarcimento da parte dello Stato. Nella migliore delle ipotesi, egli dovrà attendere ancora diversi anni prima di veder soddisfatte le proprie ragioni. Motivo in più per ritenere, malgrado tutte le rodomontate di cui è capace l’attuale governo, che ormai siamo già fuori dal sistema Europa per violazione di uno dei principi basilari del funzionamento dell’UE.
Agosto 2014
(Avv. E. Oropallo)
L’equo indennizzo ex l. 89.2001 dovuto senza tener conto del comportamento delle parti