Competenza e Giurisdizione (reg. CE n. 44/01 art. 9 e 11)
COMPETENZA e GIURISDIZIONE (reg. CE n. 44/01 art. 9 e 11) (Corte CGCE – Sez. II sent. 13.12.2007 – causa C – 463/06)
Dal combinato disposto degli artt. 9 § 1 lettera b) e 11 § 2 del reg. CEE n. 44/2001 discende la giurisdizione del foro del domicilio dell’attore sulla domanda proposta dalla parte lesa nei confronti dell’assicuratore, senza che rilevi l’inquadramento di detta parte nella categoria di contraente dell’assicurazione, di assicurato ovvero di beneficiario. Sulla determinazione della giurisdizione – scrive la Corte – non incide la circostanza che l’azione diretta sia qualificata dal diritto statale come azione di responsabilità civile e, come tale, considerate estranea al rapporto contrattuale di assicurazione. La condizione alla quale l’art. 11§2 subordina il funzionamento del criterio del domicilio dell’attore, è che l’azione diretta sia prevista dal diritto statale.
La CdG nell’interpretazione della norma si è rifatta al tredicesimo “considerando” del reg. n. 44/01 nel quale si legge che “nei contratti di assicurazione…è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali”. Orbene, l’art. 9 n. 1 lett. a) e b) del regolamento prevede che “l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o b) in un altro Stato membro davanti al Giudice del luogo in cui è domiciliato l’ attore qualora l’ azione sia proposta dal contraente dell’ assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario.” Il criterio costituito dal foro dell’attore è applicabile anche nel caso dell’azione diretta in materia di responsabilità da circolazione da autoveicoli il quale, pertanto, costituisce un’altra eccezione al principio della competenza territoriale del giudice della residenza del convenuto. La ragione di tale eccezione, come ha evidenziato la Corte, risiede nella protezione della parte più debole del rapporto nella quale va compresa anche la parte lesa, pur essendo la stessa estranea al rapporto assicurativo, trovando detta qualificazione fondamento in un’analisi complessiva e generale dei rapporti giuridici sorti a seguito di un incidente coperto da assicurazioni.
Fonte “Guida al diritto n. 1/2008”
Scheda a cura avv. Oropallo – novembre 2009