Giurisdizione Civile -straniero (Cass. SS.UU. ordinanza n. 21191 del 5.10.2009 )
GIURISDIZIONE CIVILE – STRANIERO
Cass. SS.UU. ordinanza n. 21191 del 5.10.2009
Con recentissima ordinanza le SS.UU. della Cassazione, in materia di compravendita internazionale di cose mobili con trasporto di merci, rivedendo il precedente orientamento, hanno ritenuto che per tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento del prezzo, sussista la giurisdizione del giudice dello Stato in cui la merce è stata consegnata.
La Corte ha richiamato – a tal fine – il regolamento comunitario n. 44/2001 del Consiglio del 22.12.2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che all’art. 5) sancisce che la persona domiciliata nel territorio dello Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; stabilendo in prosieguo b) che ai fini dell’applicazione della presente disposizione…il luogo dell’esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è nel caso della compravendita di beni il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.
Le SS.UU. hanno riconosciuto il principio della prevalenza della norma comunitaria sulla norma interna, in questo caso l’art. 20 cpc che indica quale foro territorialmente competente anche quello del luogo dove deve essere effettuato il pagamento ossia quello del creditore. La Corte ha infatti sancito che “in base alla particolare fonte di competenza comunitaria prevista dall’art. 65 CE ed inserita con il Trattato di Amsterdam, il regolamento è pur sempre atto normativo emanato da un’istituzione comunitaria, come tale dotato di supremazia rispetto al diritto convenzionale (oltre che a quello interno)…” per cui “tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, andranno legittimamente introdotte e conseguentemente dibattute” innanzi all’AG del paese UE dove è stata eseguita la consegna principale della merce, ove i beni cioè entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente per cui le SS.UU. hanno sancito il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ovviamente, va chiarito che tale principio è applicabile solo per i paesi che aderiscono all’UE mentre per i paesi extra comunitari resta la competenza stabilita dalle norme interne.
Scheda a cura avv. Oropallo – novembre 2009