Obbligatorio Indennizzo Passeggeri se volo cancellato per prob.tec. (Sent. CDG delle CE)
Sentenza CdG delle Ce – Sez. IV del 22.12.2008 – causa C- 549/07 (reg. CE 11.2.2004 n. 261, art. 5)
Obbligatorio l’indennizzo dei passeggeri se il volo viene cancellato per problemi tecnici. Ancora una volta l’Alitalia è nel mirino della giustizia europea, questa volta per la cancellazione di un volo. In tale ipotesi, la CdG ha ritenuto che “il vettore che cancella il volo per motivi tecnici è tenuto a corrispondere un indennizzo ai passeggeri danneggiati. Per sottrarsi a tale obbligo, il vettore deve dimostrare che sussistevano circostanze eccezionali e imprevedibili, che non poteva controllare in modo effettivo, pur agendo con la dovuta diligenza e adottando tutte le misure del caso. Tra le circostanze eccezionali non possono essere incluse le situazioni legate ad un problema tecnico inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo. La frequenza di un problema tecnico non ha alcuna rilevanza per stabilire l’eccezionalità di una situazione”.
Nel caso esaminato dalla CdG, l’Alitalia aveva scoperto il guasto al motore la notte precedente ma aveva risolto il problema dopo molto tempo, neppure avvisando i passeggeri. Di qui il ricorso di alcuni di essi al Tribunale di Vienna chiedendo ciascuno una compensazione di 250 euro a testa.
In effetti il regolamento comunitario prevede che l’annullamento del volo comporta per il vettore l’onere di un indennizzo per il passeggero; riparazione che viene esclusa qualora il vettore provi l’esistenza di “circostanze eccezionali” non evitabili in alcun modo dalla compagnia aerea. Nella sentenza in oggetto la Corte ha ribadito il principio non solo che il cliente ha diritto ad ottenere le informazioni sul proprio volo in anticipo, ad avere un volo alternativo ma anche ad ottenere una compensazione. Il regolamento comunitario non indica in modo espresso le situazioni idonee ad essere considerate eccezionali, limitandosi a fornire alcuni esempi, quali i casi di instabilità politica, rischi per la sicurezza non escludendo che altre fattispecie possano rientrare in questa ipotesi. La sentenza della CdG afferma però in modo chiaro che l’eccezionalità è sinonimo di imprevedibilità, indipendente dalla diligenza del vettore, ritenendo nel caso di specie che il guasto tecnico, emerso durante la fase di manutenzione o a causa dell’assenza di manutenzione, non è una circostanza eccezionale. A tal proposito la Corte ha deciso anteponendo il principio di tutela della parte debole del contratto, dichiarando il vettore tenuto non solo a provare che vi sia stata una circostanza eccezionale ma anche che non poteva far nulla per evitarla. Ipotesi esclusa nel caso esaminato non ritenendo la Corte sussistere una situazione eccezionale non legata alla normale attività di manutenzione e quindi in grado di sfuggire ai controlli abituali.
Recentemente, il G.d.P. di Catania –riportandosi all’indirizzo sopra indicato – ha condannato una compagnia aerea al pagamento di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ed
€ 530,00 a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale ed esistenziale subito da un passeggero a causa del ritardo e della successiva cancellazione del volo che aveva prenotato.
Fonte – Guida al diritto n. 4/2009
Scheda a cura del Centro Studi Giuridici Koinè – agosto 2009