Ordinanza SS.UU. n. 11535 del 19.5.2009 Permesso di soggiorno per motivi umanitari
Ordinanza SS.UU. n. 11535 del 19.5.2009
Permesso di soggiorno per motivi umanitari
La Cassazione per la prima volta ha riaffermato la giurisdizione del giudice ordinario su un provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi art. 5, sesto comma del d.lgs. n. 286/98. La Corte, per affermare questo nuovo orientamento, ha tenuto conto che ai sensi art. 1 quater (ex art. 32 l.189/2002) del d. l. n. 416/89, convertito nella legge n. 31 del 1990, le Commissioni territoriali competenti a decidere delle domande di asilo devono, nel caso in cui non accolgono la domanda di protezione umanitaria, trasmettere gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno, quando ricorrono motivi di carattere umanitario. Al Questore, scrive la Cassazione, residua il compito di dare attuazione a tali deliberazioni, senza alcun margine di autonoma valutazione sulla condizione “umanitaria” dello straniero.