LA COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE E’ UN ATTO A TITOLO GRATUITO SUSCETTIBILE DI REVOCATORIA
Lo ha chiarito la Suprema Corte con ordinanza n. 2077/20 depositata il 30 gennaio.
Il caso. La Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale che dichiarava inefficace l’atto notarile con cui la ricorrente, dichiarata fallita, aveva costituito, con il consenso del marito, un fondo patrimoniale nel quale aveva conferito un fabbricato ad uso abitativo. Avverso tale pronuncia, la ricorrente ricorre per cassazione lamentando la non ritenuta destinazione ai bisogni della famiglia del bene conferito nel fondo patrimoniale.
Fondo patrimoniale. Sul tema la Cassazione richiama il principio secondo cui «la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell’art. 64 l. fall., salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ».
Nella fattispecie, posta la manifesta infondatezza del motivo di ricorso per difetto di specificità e la sua inammissibilità in relazione all’onere della prova che grava sul fallito in sede di azione revocatoria per sottrarre alla massa il bene sul quale è stato costituito il fondo, la Cassazione conclude per il rigetto del ricorso.
20.2.2020
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
La costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito suscettibile di revocatoria