Corte Cassazione SS.UU. sent. n. 26972 dell’11.11.2008
Cassazione SS. UU. sentenza n. 26972 dell’11.11.2008
La sentenza va segnalata in quanto, in maniera più sistematica, ha precisato il concetto di danno non patrimoniale.
Innanzitutto la Cassazione ha ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge: (ad es. nel caso di fatto illecito che integra gli estremi del reato) e l’altra è la ipotesi in cui la risarcibilità del danno, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge, deve ammettersi sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. Secondo l’interpretazione datane dalla Cassazione, il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. Motivo per cui non è possibile distinguere il cd. “danno morale soggettivo” dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il Giudice deve tener conto nella liquidazione dell’unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
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