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(In)applicabilità della sospensione feriale dei termini

Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali, introdotta con l’art. 35-bis, comma 14, d.lgs. n. 25/2008, non trova applicazione rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle Commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data di entrata in vigore della norma citata.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 22304/19; depositata il 5 settembre.

Ragioni della decisione

Il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto il 22/8/2017 da A.D. avverso il provvedimento notificato il 21/7/2017 della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, avuto riguardo alla non applicazione della sospensione feriale dei termini per tali procedimenti d’impugnazione, come disposto dall’art.35-bis, comma 14. Il predetto art. 35-bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il cittadino straniero che denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008.

Il ricorso, secondo l’avviso della Cassazione, è manifestamente fondato.

Nel nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, non opera più la sospensione feriale dei termini. Tale disciplina, come rilevato pure dal giudice a quo, si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del nuovo modello processuale, dovendosi, tuttavia, escludere un’applicazione retroattiva del regime derogatorio della sospensione dei termini feriali. Alla data di notifica del provvedimento impugnato il nuovo regime derogatorio della sospensione dei termini feriali non poteva essere applicato perché non ancora in vigore.

In conclusione, poiché alla data di notifica del provvedimento impugnato il regime applicabile era quello antevigente, fondato sulla sospensione dei termini feriali, il ricorso deve ritenersi proposto tempestivamente.

Fonte: D&G

Settembre 2019

(In)applicabilità della sospensione feriale dei termini

 

 

 

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