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Sentenza n.169 del 23.05.08 della corte costituzionale (incostituzionalità parziale art. 4 comma 1° 1.898/70)

Con recente sentenza n. 169 del 23.5.2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 comma 1° della l. 1° dicembre 1970 n. 898 limitatamente alle parole “del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero in mancanza” accogliendo la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Pisa con ordinanza del 17.3.2007 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il problema si è posto in quanto l’art. 2 comma 3 bis del decreto legge 14.3.2005 n. 35 ha sostituito, a decorrere dal 1°.3.2006, l’art. 4 della l. 1.12.1970 n. 898 fissando, tra l’altro, nuove regole per la individuazione del giudice territorialmente competente in ordine ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare ha fissato quale foro competente “il Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio”e mantenendo, per il resto, gli altri criteri di competenza individuati dal richiamato art. 8 della l. 74/1987.

I criteri di individuazione di tale competenza sono inderogabili e successivi, nel senso che non è consentito al ricorrente fare riferimento ad uno di essi se non nell’ipotesi in cui il precedente non ricorra.

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SentenzaN169del23508CC

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