Rifugiato, rischio per la persona – Corte di Giustizia UE, Sez. Grande, sentenza 17.02.2009 n. C-465/07
Corte di Giustizia UE, Sez. Grande, sentenza 17.02.2009 n. C-465/07
Rifugiato, rischio per la persona
Chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 15 lett. c) della direttiva del Consiglio 29.4.2004 – 83/2004/CE – recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’art. 2, lett. e), della stessa direttiva, la Corte ha precisato che deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; L’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistano fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Un principio da tener presente nell’esame delle numerose richieste di asilo politico che pervengono agli Stati membri dell’UE, spesso respinte dagli organi amministrativi dello Stato richiesto quando non venga fornita la prova di un coinvolgimento diretto del richiedente nel conflitto bellico. Si tratta senza dubbio di un’interpretazione molto più liberale e rispettosa dei diritti umani di quanto non avvenga anche innanzi ai nostri Tribunali o da parte degli organi della nostra amministrazione statale.
Scheda a cura avv. Oropallo – luglio 2009
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