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Al “termine lungo”per l’impugnazione vanno aggiunti i 31 giorni della “nuova” sospensione feriale

La Sez. III civile della Cassazione (sentenza n. 6592/19, depositata il 7 marzo). La questione processuale affrontata dalla S.C. riguarda l’eccepita tardività del ricorso per cassazione, notificato, secondo le tesi a sostegno dell’eccezione, con un giorno di ritardo in ragione del termine della sospensione feriale, ormai limitato ad “un mese”. A tale proposito la Cassazione precisa che non si tratta di “un mese” di sospensione feriale, bensì di “31 giorni”. Secondo un più generale principio, infatti, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., che il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini.

Sulla scorta di questi ormai pacifici principi, il ricorso per cassazione è stato considerato tempestivamente proposto.

Aprile 2019

Fonte

D & G

Al termine lungo per l’impugnazione vanno aggiunti i 31 giorni della nuova sospensione feriale

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