La difficoltà economica dello straniero può giustificare il mancato rispetto dell’ordine di espulsione
Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 39773/18, depositata il 4 settembre.
La vicenda. Il Giudice di Pace condannava l’imputato alla pena di 10mila euro di multa per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale.
La decisione di merito è impugnata per cassazione dall’interessato. Sostiene il ricorrente che nella fattispecie era emersa una situazione di indigenza tale da non consentirgli l’acquisto del titolo di viaggio. La mancanza di fonti finanziarie, riferite da un teste appartenente allo polizia giudiziaria ed emerse anche nel decreto di espulsione stesso, venivano ignorate dal Giudice di Pace.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. In tema di immigrazione il giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, presuppone l’onere dello straniero di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili da parte del giudice, “restando fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente,
quando possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale».
Ragioni che possono concernere «situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendo difficoltosa o pericolosa».
Pertanto, il disagio economico dello straniero e la difficoltà ad organizzare la partenza doveva essere valutata come giustificato motivo.
Per questo motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace.
Fonte D & G
Febbraio 2019