Conferma del trattenimento presso il CIE per mancata notifica dell’avviso dell’udienza al difensore di fiducia
Così ha deciso la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 3345/19, depositata il 5 febbraio.
Il Giudice di Pace di Milano convalidava il trattenimento di un cittadino albanese presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza di Milano in virtù del fatto che l’interessato aveva terminato un periodo di detenzione domiciliare e che, avendo una moglie regolarmente soggiornante in Italia ed un figlio di due anni, avrebbe avuto le condizioni per il permesso di soggiorno per ragioni familiari. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’interessato.
Come afferma costantemente la giurisprudenza, in tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero, trovano applicazione le garanzie del contraddittorio, nella forma della necessaria partecipazione del difensore e dell’audizione dell’interessato.
Ne consegue che la mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida, a causa dell’omessa notificazione dell’avviso della data fissata per l’udienza, non può essere sanata da alcun altro atto equivalente e tanto più, dalla nomina di un difensore d’ufficio. All’udienza di convalida del trattenimento si applicano infatti le disposizioni di cui al sesto e settimo periodo del comma 8 dell’art. 13 che prevedono espressamente la nomina di un difensore d’ufficio solo nel caso in cui lo straniero sia privo di un difensore di fiducia.
Fonte D & G
Febbraio 2019