ANCORA sulla COMPENSAZIONE delle SPESE
Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 21243/18, depositata il 28 agosto, ha rigettato il ricorso proposto da un avvocato avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Milano accoglieva la sua istanza di liquidazione del compenso di gratuito patrocinio, liquidato in euro 3.627,00.
Con il ricorso in Cassazione veniva dedotta anche la violazione dell’art. 91 c.p.c. (Condanna alle spese). La Corte ricorda che l’art. 92 c.p.c. legittima la compensazione delle spese processuali, in assenza di reciproca soccombenza, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da specificare di volta in volta in via interpretativa dal giudice di merito con valutazione censurabile in sede di legittimità. Ne consegue che laddove il giudice, seppur esplicitando nella motivazione le ragioni della sua decisione, abbia fornito elementi illogici o erronei deve ritenersi sussistente una violazione di legge per cui
la Corte ribadisce che “il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato”.
Ottobre 2018
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
Nota a cura avv. E. Oropallo
Ancora sulla compensazione delle spese