INDENNIZZO PER IL RITARDO DELL’AEREO
In base al regolamento UE n. 261/2004 i passeggeri hanno diritto ad un indennizzo per ritardo superiore a tre ore, per voli all’interno dell’UE, di 250 euro per tutte le tratte pari o inferiori a 1.500 Km o pari a 400 euro se la tratta supera i 1.500 km e per tutte le altre comprese tra i 1.500 e i 3.000 km o a 600 euro per tutte le altre rotte. Al fine di stabilire il soggetto su cui grava l’indennizzo la Corte di Giustizia dell’UE con sentenza del 4.7.2018 Causa C-532/17 ha stabilito che il vettore che si limita a noleggiare i suoi aerei e a fornire l’equipaggio, senza però assumere alcuna responsabilità operativa dei voli, non può essere ritenuto responsabile ai fini dell’indennizzo, essendo irrilevante la circostanza che la conferma della prenotazione di un posto su un volo indichi come vettore quello che ha fornito l’aereomobile in wet lease.
Agosto 2018
Nota a cura avv. Oropallo