COMPENSAZIONE SPESE GIUDIZIO e OBBLIGO di MOTIVAZIONE
Con ordinanza n. 9186/18 depositata il 13.4.2018 la Corte di Cassazione, ripercorrendo l’evoluzione normativa in tema di compensazione delle spese, precisa che il Giudice possa derogare al principio della soccombenza qualora ricorrano quelle “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” ex l. n. 69/2009, restando comunque le ipotesi che consentono la compensazione circoscritte, ex l. n. 162/2014, “alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. In questo ambito, comunque, le “gravi ed eccezionali ragioni” espresse in motivazione, “devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, “la natura della controversia e le sue alterne vicende dell’iter processuale”). A proposito di compensazione delle spese, si rammenta come la Corte Costituzionale con ordinanza n. 9794/18 depositata il 19.4.2018 (già annotata in questa sezione) ha allargato le ipotesi di compensazione anche al caso di sopravvenienze relative a questioni discriminanti e/o a quelle di assoluta incertezza “che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Fonte D & C
Nota a cura avv. E. Oropallo
Maggio 2018