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REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI NEL GIUDIZIO CIVILE

La Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19.4.2018, in tema di regolamentazione delle spese  processuali nel giudizio civile ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 92 – 2° c. del c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.In particolare la Corte ha evidenziato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di uguaglianza (art. 3 primo comma, Cost) aver il legislatore nel 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.

Maggio 2018

Nota a cura

Avv. E. Oropallo

REGOLAMENTO delle SPESE PROCESSUALI nel GIUDIZIO CIVILE

 

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