DOLO e OMESSO VERSAMENTO RITENUTE INPS
Con sentenza n. 15786/18 del 9.4 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva condannato due soci accomandatari per il mancato versamento all’INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali. Contro tale sentenza gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione denunciando l’omessa considerazione della crisi di liquidità sociale, tale da generare una causa di forza maggiore idonea ad escludere il dolo nella condotta contestata. Ciò posto, la Cassazione, ha ritenuto che nel caso di specie gli imputati risultavano essere entrambi soci accomandatari, laddove uno solo di essi “gestiva l’attività amministrativa e direzionale dell’azienda” non condividendo, pertanto, la sussistenza del dolo, anche eventuale, nei confronti del socio accomandatario per il semplice fatto che questi sia rimasto inerte in quanto il dolo, con riferimento al reato contestato, deve sussistere al momento della condotta omissiva che deve essere imputata solo al socio che gestiva all’epoca l’attività amministrativa e direzionale dell’azienda.
Fonte D & G
Aprile 2018
Nota a cura avv. E. Oropallo