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POLIZZA CONTRO GLI INFORTUNI E PER LA RC DELL’AVVOCATO

Chiamati a pronunciarsi su due quesiti proposti l’uno dal COA di Milano ed il secondo dal COA di Mantova, il CNF ha ribadito l’obbligo dell’avvocato di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale ex art. 12 l. n. 247/12. Tale obbligo sussiste anche per l’avvocato che sia stato sospeso temporaneamente dall’esercizio della professione sia perché detta norma non prevede eccezioni, sia perché il danno verso terzi potrebbe emergere anche durante il periodo di sospensione, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore. In tema di polizza infortuni, il CNF dichiara che in base alla modifica dell’art. 12 l. n. 247/12 introdotta dal d.l. n. 148/2017 “all’avvocato o all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare…apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dai locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”. Detto questo, il CNF dovrebbe spiegarci come e perché debba essere assicurato anche il dipendente, nel caso specifico la segretaria, che in base alla normativa vigente già risulta assicurata dall’INAIL per gli infortuni che avesse a subire nello svolgimento della sua attività lavorativa.

Non sarebbe il caso di precisare onde evitare una doppia assicurazione?

Aprile 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

POLIZZA CONTRO GLI INFORTUNI O PER LA RC DELL’AVVOCATO

 

 

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