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PRECLUSO all’AVVOCATO OGNI CONTATTO CON LA CONTROPARTE PRIVA DI DIFENSORE

E’ quanto affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 2273 depositata il 31 gennaio 2018. L’avvocato ricorrente aveva sostenuto che il fatto – ossia l’incontro con il padre della minorenne violentata in un processo di violenza sessuale a carico di un sacerdote- non costituisca illecito disciplinare ai sensi art. 41 del codice deontologico forense. Al contrario, secondo i giudici di legittimità, la tesi sostenuta dal ricorrente era del tutto infondata in quanto non teneva conto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 41, nella parte in cui viene fatto divieto all’avvocato di mettersi in contatto con la controparte che sia assistita da un collega e consentano al medesimo di avere contatti e con altre parti solo in presenza del loro difensore che non equivale a riconoscere, in caso di assenza di un difensore, che tali contatti siano possibili senza alcuna limitazione per cui, tenendo conto della delicatezza del caso, il professionista avrebbe dovuto prudentemente astenersi da qualsiasi contatto con il padre della vittima. Comportamento, a nostro avviso, ancora più riprovevole in quanto l’avvocato non aveva tenuto conto della particolare vulnerabilità del padre della bambina violentata. Tenuto conto della gravità del fatto, appare, ci si consenta esprimere il nostro stupore, davvero leggera la sanzione della censura erogata al professionista.

Fonte: D&G febbraio 2018

Nota a cura Avv. Oropallo

PRECLUSO all’AVVOCATO OGNI CONTATTO CON LA CONTROPARTE PRIVA DI DIFENSORE

 

 

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