skip to Main Content

L’ASTENSIONE DEL DIFENSORE NEL PROCESSO

Nel caso in cui il difensore aderisca all’astensione dichiarata dalle Camere Penali, detta adesione deve essere esaminata dal giudice procedente e non può essere messa in discussione la sua validità solo perché la volontà di astenersi è comunicata a mezzo fax. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza della IV Sez. Penale  n. 3861/18, depositata il 26 gennaio. Sentenza con la quale la Corte ha dichiarato fondato il ricorso presentato dal difensore dell’imputato annullando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello e trasmesso gli atti alla Corte per l’ulteriore corso. Ha argomentato la Corte che non è giustificabile il fatto che la Corte di merito non abbia menzionato nella impugnata sentenza la volontà di astensione formulata dal difensore – in quanto si tratta di un “diritto avente sicuro fondamento costituzionale” per cui la mancata concessione del rinvio dell’udienza determina una nullità per mancata assistenza dell’imputato ai sensi art. 178 c.p.p..Ancora, osserva la Corte, che l’art. 3 del codice di autoregolamentazione recita testualmente che “l’atto contenente la dichiarazione di astensione può essere trasmesso e depositato nella Cancelleria del Giudice o nella segreteria del PM” e dunque deve ritenersi ritualmente formulata la richiesta trasmessa a mezzo fax dal difensore alla Cancelleria del giudice competente trattandosi di uno strumento tecnico che “dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, attestata dallo spesso apparecchio di trasmissione mediante il cd. OK”.

Fonte D & G febbraio 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

 L astensione del difensore nel processo

Back To Top
Translate »