L’APPELLO NON E’ UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE A CRITICA VINCOLATA
Gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazione nella l. 7.8.2012 n. 134, si legge in una nota redatta dall’avv. Summa nella rivista “Diritto & Giustizia del 17.11.2017”, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative lagnanze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, così come afferma la Corte di Cassazione a Sezz. Un. nella sent. n. 27199/17 del 16.11 u.s.. Secondo le Sezz. Un. la riforma del 2012 ha escluso che l’atto di appello – a differenza delle impugnazioni a critica vincolata – debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di sentenza da contrapporre a quella di primo grado. Il richiamo – contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c. – alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del Giudice nella stesura di un provvedimento decisorio. All’appellante viene richiesto solo di porre il Giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual’è il contenuto della censura proposta.
Novembre 2017
(Nota a cura avv. E. Oropallo)
L’APPELLO NON E’ UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE A CRITICA VINCOLATA