DIRITTO DI VISITA NON GARANTITO AL GENITORE NON AFFIDATARIO
Il fattore tempo ha conseguenze irreparabili nelle relazioni familiari.Di conseguenza, è certa la violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, se le autorità nazionali non adottano misure adeguate per sanzionare la mancata cooperazione di un genitore che impedisce all’altro una relazione affettiva con il figlio. E’ la Corte EDU a stabilirlo con sentenza depositata il 4.5.2017 (ricorso n. 66396/14) che ha sanzionato nuovamente l’Italia per violazione dell’art. 8. Nel caso in esame la Corte assume che il padre non ha potuto vedere liberamente la figlia affidata alla madre dal 2010 mentre le giurisdizioni interne, “hanno tollerato che la madre regolasse in modo unilaterale le modalità del diritto di visita del ricorrente”. Un monito per la nostra giustizia che spesso, dopo aver adottato un provvedimento che assegna la tutela materiale ad uno dei genitori, anche nel caso di affidamento congiunto, ha obbligo di intervenire con diligenza e rapidità per far cessare ogni forma di abuso.
Fonte:
www.marinacastellaneta.it
Agosto 2017
(nota a cura avv. E. Oropallo)