TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA
La trascrizione di un atto di nascita di un bimbo nato all’estero da una coppia di cittadine italiane, emesso dalle autorità inglesi, non è contraria all’ordine pubblico. Così ha stabilito la Corte di Cassazione – 1° Sez. Civ. sent. n. 14878/17 – del 15.6 u.s. dando ragione ad una coppia di cittadine italiane, coniugate nel Regno Unito, che avevano impugnato l’ordinanza della Corte di Appello di Venezia che aveva negato la trascrizione dell’atto di nascita del figlio minore nato da una delle due donne mediante la fecondazione assistita all’estero. Il Giudice di Venezia, Tribunale prima e Corte d’Appello poi, aveva ritenuto che la rettificazione sarebbe stata contraria all’ordine pubblico. La Corte, al contrario, ha ritenuto che la contrarietà all’ordine pubblico va valutata tenendo conto non solo dei principi costituzionali ma anche di atti internazionali, inclusa la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che a più riprese ha riconosciuto il diritto delle coppie dello stesso sesso ad una vita familiare senza dimenticare che la stessa Corte EDU ha sancito come prevalente l’interesse del minore di avere la continuità della relazione affettiva, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con gli adulti di riferimento per cui, ne conclude la Corte, l’Ufficio di Stato Civile ha l’obbligo di trascrivere l’atto originale che stabilisce che il minore era nato dall’unione delle due donne.
Fonte
www.marinacastellaneta.it
Commento a cura
Avv. E. Oropallo