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L’ASSEGNO DIVORZILE NELLA NUOVA INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE

Con sentenza n. 11504/17 depositata il 10 maggio la 1° Sez. Civ. della Corte di Cassazione ha enunciato il principio che “….non è configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dall’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale goduto in costanza di matrimonio. L’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile è il raggiungimento della indipendenza economica e non, invece, il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi”. Questa sentenza ha stravolto il precedente indirizzo della Cassazione che per molti anni aveva ritenuto che il presupposto per concedere l’assegno divorzile era costituito dalla inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che fosse necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto, il quale avrebbe ben potuto essere economicamente autosufficiente. Con la nuova pronuncia invece la Corte di Cassazione interpreta l’art. 5, c. 6, l. 898/1970 alla luce di nuovi parametri, applicando in via analogica la disciplina prevista per il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni di cui all’art. 337 septies c.c.. Una volta sciolto il vincolo matrimoniale, il Giudice del divorzio – ritiene la Cassazione – richiesto dell’assegno divorzile – deve accertare la mancanza di mezzi adeguati dell’ex coniuge o, comunque, dell’impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni obiettive, a norma dell’art. 5 e 6  l. divorzio. In tale valutazione non bisogna svolgere un raffronto tra le condizioni economiche degli ex coniugi bensì solo circostanze relative alle condizioni del soggetto richiedente l’assegno. Diversamente si determinerebbe un arricchimento illegittimo dell’ex coniuge che lo richiede fondato esclusivamente sul fatto della mera preesistenza di un rapporto matrimoniale ormai estinto. Una pronuncia, anche se tardiva, che pur riconoscendo il diritto del coniuge economicamente più debole e bisognoso ad un contributo economico, esclude che esso possa essere concesso sine die facendo riferimento al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Va aggiunto che la giurisprudenza di merito, in questi anni, ha cercato di contemperare l’applicazione del principio fino ad oggi applicato della Cassazione con una più rigorosa e restrittiva interpretazione della norma dell’art. 5 c.6 legge divorzio, applicando altri parametri di carattere più economicistico.

Fonte D & G 19.5.2017

Giugno 2017

(Nota a cura avv. E. Oropallo)                                

 L’assegno divorzile nella nuova interpretazione della Cassazione

 

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